Art. 9
Permessi per esigenze personali
In vigore dal 3 lug 2022
1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, dell'unito civilmente o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al presente comma il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) in occasione del matrimonio o dell'unione civile per quindici giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dall'evento. Il dipendente può fruirne anche in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall'evento;
d)... motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall' del presente decreto.
3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.
4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall', comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-9