Art. 26

Effetti del nuovo trattamento economico

In vigore dal 4 dic 2025
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio 2022-2024. 3. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-26

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