Art. 7 bis

Congedi per donne vittime di violenza

In vigore dal 3 lug 2022
1. La funzionaria della carriera prefettizia, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la funzionaria che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta all'Amministrazione - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. 4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 5. La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra sede dell'amministrazione dell'interno diversa da quella di residenza. Entro quindici giorni dalla suddetta domanda l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall'interessata. 6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-7-bis

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