Art. 24

Retribuzione di risultato

In vigore dal 4 dic 2025
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio 2022-2024, la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri: a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. 2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-24

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