Art. 22
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 4 dic 2025
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
a. €10.169.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
b. €10.469.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse già destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall', comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche ai fini di cui all', comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-22