Art. 19
Copertura assicurativa
In vigore dal 4 dic 2025
1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;
b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;
e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge, facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'.
1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione può associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-19