Art. 11

Misure a favore della mobilità

In vigore dal 27 giu 2018
1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall', comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Misure a favore della mobilità (Art. 11 Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo