Art. 5

Congedo ordinario

In vigore dal 4 dic 2025
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall', comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale, previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali. 2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall', comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell' conserva il diritto alle ferie. 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato. 6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno. 7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. 10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9. 11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili. 12. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 13. Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attività lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-5

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Congedo ordinario (Art. 5 Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo