Art. 8

Spese connesse al credito d'imposta

In vigore dal 26 mar 2018
1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali; b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo; c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-8

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Spese connesse al credito d'imposta (Art. 8 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.) — Testo vigente | Portale Normativo