Art. 10
Strumenti finanziari
In vigore dal 26 mar 2018
1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46, e ai regolamenti elencati all', comma 1, del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-10