Art. 7

Premi

In vigore dal 26 mar 2018
1. I premi definiti dall', paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili. 2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno. 3. Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal relativo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-7

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Premi (Art. 7 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.) — Testo vigente | Portale Normativo