Art. 3

Periodo di ammissibilità della spesa

In vigore dal 26 mar 2018
1. Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è disciplinato dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso del FEASR, le spese sono ammissibili per una partecipazione solo se l'aiuto in questione è stato accreditato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-3

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Periodo di ammissibilità della spesa (Art. 3 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.) — Testo vigente | Portale Normativo