Art. 5
Contributi in natura
In vigore dal 26 mar 2018
1. I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed alle condizioni previste dal presente decreto, salvo limiti più restrittivi stabiliti nel programma.
2. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-5