Art. 2
Principi generali
In vigore dal 26 mar 2018
1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
2. Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:
a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all' del regolamento (UE) n. 1304/2013;
c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall';
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.
3. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.
5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-2