Art. 11
Spese connesse all'operazione
In vigore dal 26 mar 2018
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purchè previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-11