Art. 13

Spese non ammissibili

In vigore dal 26 mar 2018
1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo. 2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi: a) i deprezzamenti e le passività; b) gli interessi di mora; c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-13

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Spese non ammissibili (Art. 13 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.) — Testo vigente | Portale Normativo