Art. 13
Spese non ammissibili
In vigore dal 26 mar 2018
1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.
2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:
a) i deprezzamenti e le passività;
b) gli interessi di mora;
c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-13