Titolo II
Art. 13
Collaborazione con le università e altri istituti di formazione
In vigore dal 9 lug 2013
Collaborazione con le università
e altri istituti di formazione
1. Le Scuole di cui all', anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-13