Titolo III
Art. 18
Abrogazione di norme
In vigore dal 9 lug 2013
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»;
c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter;
f) all' del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera a);
g) l' del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
h) all' del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 4;
i) all' del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5;
j) all', comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-18