Titolo II

Art. 10

Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

In vigore dal 9 lug 2013
1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all' e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione. 2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-10

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