Titolo III

Art. 15

Impiego coordinato di docenti

In vigore dal 9 lug 2013
1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all', comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-15

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