Titolo III

Art. 16

Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

In vigore dal 1 mag 2022
1. La nomina dei responsabili di cui all', comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento. 2. I docenti incaricati di cui all', comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri. 3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all' del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non può essere superiore a cinque. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-16

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