Titolo II
Art. 11
Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati
In vigore dal 9 lug 2013
Formazione in convenzione a favore di enti territoriali
e soggetti privati
1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all', definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.
2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonché con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-11