Titolo I
Art. 2
Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
In vigore dal 9 lug 2013
Comitato per il coordinamento
delle scuole pubbliche di formazione
1. È istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.
3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all';
b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all', al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;
c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;
d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;
e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;
f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;
g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell';
h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università, con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.
4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.
5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-2