Art. 6

Il Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 2 feb 2011
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo. È costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa. 3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-6

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