Art. 6
Il Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 2 feb 2011
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo.
È costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-6