Art. 8
Gestione economico-finanziaria
In vigore dal 2 feb 2011
1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessità. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-8