Art. 4

Il Presidente

In vigore dal 2 feb 2011
1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione. 2. Il Presidente, inoltre: a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione; b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso; c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo; e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente può avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. 4. Il medesimo dirigente provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a: a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio; b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari; c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti. 5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto. Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-4

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Il Presidente (Art. 4 Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo