Art. 2
Finalità
In vigore dal 2 feb 2011
1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
2. In particolare, il Fondo provvede:
a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.
4. Il Fondo può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-2