Art. 5
Il Consiglio di amministrazione
In vigore dal 2 feb 2011
1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed è composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.
2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-5