Art. 10
Entrate
In vigore dal 2 feb 2011
1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) rendite patrimoniali;
b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;
c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato;
d) le somme di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-10