Art. 11

Rapporti con le associazioni di volontariato

In vigore dal 2 feb 2011
1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, può ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;244#art-11

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