Art. 6

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-6

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Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Art. 6 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.) — Testo vigente | Portale Normativo