Art. 9
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Libretto e targa). - 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all', comma 5, del presente regolamento ovvero all', comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all', comma 1, del presente regolamento ovvero all', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-9