Art. 8
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».
2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-8