Art. 7
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-7