Art. 7

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto». 2. All'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Art. 7 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.) — Testo vigente | Portale Normativo