Art. 4

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente: « (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato. 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-4

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Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Art. 4 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.) — Testo vigente | Portale Normativo