Art. 10

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-10

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