Art. 6 · Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

Art. 6

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Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

In vigore dal 30 dic 2010
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 1. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214#art-6