Art. 9
Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri
In vigore dal 25 dic 2010
1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all' del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell' del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell' del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 - 2009, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-9