Art. 7
Retribuzione di posizione
In vigore dal 25 dic 2010
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) Segretario Generale, euro 205.000,00;
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale, euro 115.000,00;
b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, euro 93.300,00;
c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 euro 60.000,00;
c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unità, euro 54.000,00;
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008,euro 33.700,00;
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione, euro 16.000,00;
e) Capo sezione, euro 14.400,00;
f) Funzionario addetto agli uffici, euro 10.662,80.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell' del decreto medesimo.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-7