Art. 11
Spese per mezzi di trasporto per missione
In vigore dal 25 dic 2010
1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.
2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-11