Art. 6
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 25 dic 2010
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-6