Art. 4
Stipendio tabellare
In vigore dal 25 dic 2010
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore 108.269,40
Ministro plenipotenziario 92.127,05
Consigliere d'Ambasciata 71.408,52
Consigliere di legazione 55.316,46
Segretario di legazione 41.437,06
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore 108.889,00
Ministro plenipotenziario 92.791,00
Consigliere d'Ambasciata 72.001,00
Consigliere di legazione 55.814,00
Segretario di legazione 41.818,00
3. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell', comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-4