Art. 8
Retribuzione di risultato
In vigore dal 25 dic 2010
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i parametri della retribuzione di risultato, correlati alle diverse posizioni funzionali individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 e successive modificazioni, sono definiti come segue:
a) Segretario Generale: 100,00;
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale: 78,75;
b) Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 72,90;
c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 52,20;
c) Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unità: 51,70;
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 26,00;
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione: 19,00;
e) Capo sezione: 11,80;
f) Funzionario addetto agli uffici: 9,90.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-8