Art. 13
Copertura finanziaria
In vigore dal 25 dic 2010
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 7.957.100 per l'anno 2010 ed euro 3.731.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
2. per l'anno 2010, quanto ad euro 4.226.100, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università», quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
3. a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 371
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206#art-13