Art. 8
Comitati
In vigore dal 16 feb 2017
1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni attinenti all'ambito di competenza del Ministero, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-8