Art. 3

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

In vigore dal 15 nov 2025
1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni: a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico; b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze; c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero; d) segue l'organizzazione di eventi di competenza del Ministero; e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato. 2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. 3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-3

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