Art. 3
Cerimoniale diplomatico della Repubblica
In vigore dal 15 nov 2025
1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:
a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;
b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;
c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
d) segue l'organizzazione di eventi di competenza del Ministero;
e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato.
2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.
3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-3