Art. 6

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

In vigore dal 1 dic 2023
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211. 2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti: a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali; d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali; e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia; e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione; f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali; g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-6

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Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati (Art. 6 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) — Testo vigente | Portale Normativo