Art. 6
Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
In vigore dal 1 dic 2023
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211.
2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione;
f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-6