Art. 4

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

In vigore dal 15 nov 2025
1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalità; coordina le attività degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di relazioni con il pubblico; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture. 2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui all', comma 2, lettera b), numero 4). 3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo