Art. 9 bis

Funzioni attribuibili a dirigenti

In vigore dal 15 nov 2025
1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi: a) otto unità di livello dirigenziale generale; b) quarantaquattro unità di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa; c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale. 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative: a) direttore generale della Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione; b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui: 1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto; 2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all', comma 3; 4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale; d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi. 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all', comma 5; b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all', comma 5; c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale; d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali; e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie; b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all', comma 5; c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura. 5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. 6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che al comma 2 del presente articolo "alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-9-bis

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Funzioni attribuibili a dirigenti (Art. 9 bis Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo