Art. 7

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 15 nov 2025
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) Ministro; b) Segretario generale; b-bis) Capo di gabinetto; b-ter) Vice Segretario generale di cui all', comma 2; c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) Direttori generali; e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all', comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e la formazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-7

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Consiglio di amministrazione (Art. 7 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo